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TITOLO VII Capo I Articolo 57 1. Il Comune di Colfelice, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, e in forza della potestà regolamentare di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, adotta i seguenti regolamenti: a) il regolamento per il funzionamento degli organi elettivi; b) il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi; c) il regolamento per la partecipazione popolare; d) il regolamento di contabilità; e) il regolamento per la disciplina dei contratti. 2. Il Comune di Colfelice, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, e in forza della potestà regolamentare di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, può adottare altri regolamenti per l'attuazione e per il funzionamento di singoli istituti, o gli altri regolamenti di cui dovesse ravvisarsi la necessità. Capo II Articolo 58 1. Il presente Statuto è approvato con le modalità stabilite dalla legge. Esso entra in vigore, dopo l'espletamento del controllo da parte dell'organo regionale di controllo, a seguito della pubblicazione per trenta giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune. 2. Lo Statuto è pubblicato sul "Bollettino Ufficiale" della Regione Lazio, ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto sono abrogate tutte le disposizioni dei regolamenti comunali incompatibili con le disposizioni in esso contenute. 4. Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto è abrogato lo Statuto comunale del Comune di Colfelice adottato con deliberazione del Consiglio comunale 1° ottobre 1991, n. 52, e modificato con successiva deliberazione del Consiglio comunale 4 febbraio 1992, n. 3. Articolo 59 1. Lo Statuto comunale, oltre ad essere pubblicato con le modalità prescritte dalla legge e dallo Statuto stesso, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo, non esclusa l'illustrazione orale in convegni o in apposite assemblee della popolazione. 2. Copia dello Statuto è affissa permanentemente nell'atrio del palazzo municipale. 3. Copia dello Statuto è altresì consegnata gratuitamente agli studenti delle scuole cittadine a mezzo delle competenti autorità scolastiche e comunali, che ne promuovono ogni utile e metodica illustrazione. Capo III Articolo 60 1. Per la revisione dello Statuto e per gli adeguamenti dello stesso ai principi delle leggi in materia di ordinamento comunale si osservano le modalità e il procedimento previsti per l'approvazione dello Statuto stesso.
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